mercoledì 26 novembre 2014

IL "JOBS ACT" DI RENZI: LE PRINCIPALI NOVITA'




Ieri 25 novembre 2014, dopo varie modifiche dovute anche alle pressioni di sindacati e rappresentanti più “di sinistra” del PD, è stato approvato alla Camera dei Deputati il cosiddetto “Jobs Act”, con 316 sì e 6 no. Entro il 9 dicembre, il testo dovrà passare anche dal Senato. 



CHE COS’E’ IL JOBS ACT?
Il decreto leDgge 20 marzo 2014 n.34 è il progetto del Governo sul mercato del lavoro, che cambierà alcune norme in materia di lavoro dipendente e tutela dei prestatori di lavoro. 


PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI

Il Jobs Act ha l’obiettivo di dare una “scossa” in senso positivo al mercato del lavoro italiano, che si trova in una situazione di stallo da più di un decennio, con gravi peggioramenti a partire dalla crisi del 2007/2008. 
Questa riforma, elaborata dal governo Renzi, vuole fornire più flessibilità al lavoro subordinato, distribuendo le tutele in modo uniforme tra i lavoratori, in particolare tra le categorie più deboli, come i prestatori di lavoro con contratti di collaborazione.
Altro tema centrale è il rilancio dell’occupazione. E ciò tramite vari mezzi che hanno lo scopo, da un lato, di sostenere l’incontro tra la domanda di lavoro da parte delle imprese e l’offerta dello stesso da parte dei cittadini e, dall’altro, di rendere meno gravoso per un’azienda assumere a tempo indeterminato. 

Il Jobs Act è stato molto contestato in questi mesi, in particolare da parte delle categorie più “tutelate” in passato, che oggi vanno a perdere dei diritti acquisiti, ma anche da molti economisti, che non ne riconoscono l’utilità di riforma strutturale e sostengono che, anche se qualcosa andava fatto, questa riforma è giunta in ritardo e comunque con alcuni punti poco chiari. 


CONTENUTO 

MODIFICA DELL’ARTICOLO 18

I lavoratori licenziati per motivi discriminatori continueranno ad essere reintegrati. Il reintegro sarà possibile anche per alcuni casi di licenziamenti per motivi disciplinari, qualora il giudice ritenga che non sussistano le condizioni per l’interruzione unilaterale del contratto di lavoro. Quest’ultima possibilità è limitata solo ad alcune fattispecie, tipizzate (elencate) nel testo. Ciò per ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici. Per i licenziamenti economici illegittimi resta l'indennizzo, mentre il diritto al reintegro viene revocato.


CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

I nuovi dipendenti di aziende saranno assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: in relazione all’anzianità del servizio essi avranno maggiori diritti. Tale modalità di assunzione dovrebbe rimpiazzare quasi tutti i contratti atipici di collaborazione, molto discussi negli ultimi anni a causa delle differenze di tutela offerte al lavoratore, rispetto ad un’assunzione a tutti gli effetti.


RIFORMA SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

L’entità del sussidio di disoccupazione, l’ASPI, sarà rapportata ai contributi versati dal lavoratore durante la sua vita lavorativa. Per coloro che avranno versato più contributi per più tempo, vi sarà un’estensione della durata dell’ASPI anche oltre i 18 mesi.


RIFORMA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

La Cassa Interazione Guadagni non si potrà più essere autorizzata in caso di cessazione definitiva di attività aziendale. I limiti di durata saranno modificati sia per la cassa integrazione ordinaria (che ora è di due anni) sia per quella straordinaria (che è di quattro). Inoltre, la cassa integrazione non sarà più un “privilegio” di poche categorie: l'obiettivo a lungo termine è di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore, non più dipendenti dal tipo di impresa in cui quest’ultimo lavori. 


MATERNITA’

La tutela della maternità sarà estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, attraverso cosiddetti contratti di solidarietà "attivi". 


ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER L’OCCUPAZIONE

Saranno rafforzate le politiche attive per favorire l’incontro di domanda e offerta con la costituzione di un'agenzia nazionale per il lavoro, ispirata al modello della Bundesagentur für Arbeit tedesca. 


MANSIONI PIU’ FLESSIBILI

Con l’approvazione di tale legge sarà più semplice il cosiddetto demansionamento, cioè il passaggio del lavoratore ad una mansione “inferiore” o comunque diversa da quella originariamente assegnata in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo vi è anche un passaggio dedicato alla "tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita"; un punto, questo, che, come il Governo tiene a precisare, è stato uno degli obiettivi centrali della riforma.


Il Jobs Act, che nei suoi punti cardine dovrebbe rimanere tale potrebbe, come già detto, subire altre modifiche prima dell’approvazione da parte del Senato. Una volta approvato, sarà probabilmente seguito da altre riforme strutturali del mercato del lavoro, sempre ispirate agli stessi principi e obiettivi.


Se, tra i lettori più esperti, vi fosse qualcuno interessato al contenuto del decreto, lo può trovare a questo link: http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/11/JobsActCamera.pdf


FONTI

-        www.polisblog.it
-        www.diritto.it
-        Il Sole 24 Ore
-        www.leggioggi.it








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